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D.Lvo 31/07/2005 n. 177Art. 53 - Principio di specialità 1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo. Art. 54 - Abrogazioni 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78: 1) all'articolo 2, il comma 2; 2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5quinquies c) della legge 30 aprile 1998, n. 122: 1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11; 2) gli articoli 3 e 3-bis d) della legge 31 luglio 1997, n. 249: 1) all'articolo 1, il comma 24; 2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6; 3) all'articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23; 4) l'articolo 3-bis e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: 1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis; 2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5; 3) gli articoli 6-bis, 8 e 9 g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 i) della legge 6 agosto 1990, n. 223: 1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione del comma 11, limitatamente al se condo periodo; 2) all'articolo 7, i commi 2 e 5; 3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18; 4) gli articoli 10, 12, 13, 15; 5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23; 6) l'articolo 17; 7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4; 8) l'articolo 19; 9) all'articolo 20, il comma 4; 10) l'articolo 21; 11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7; 12) all'articolo 24, il comma 3; 13) gli articoli 28, 29, 31 e 37 l) della legge 14 aprile 1975, n. 103: 1) l'articolo 22; 2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma; 3) all'articolo 41, il primo e secondo comma; 4) l'articolo 43-bis e 44. Art. 55 - Disposizioni finali e finanziarie 1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio. 4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. DLS 31/07/2005 n.177 – Testo unico della radiotelevisione. Art. 56 - Entrata in vigore 1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Omissis: Tabella da pag. 32 a pag. 37 del Suppl.Ord.) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R oma, addì 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Landolfi, Ministro delle comunicazioni La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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